Il Ministero degli Esteri ha emanato una Circolare che contiene nuove istruzioni per i Consolati italiani all'estero relative alla validazione dei certificati ai fini delle pratiche per il ricongiungimento e la coesione familiare.
Ai sensi del regolamento di attuazione della legge Bossi-Fini i certificati richiesti per il ricongiungimento o la coesione di cittadini stranieri devono essere rilasciati dal paese d'origine degli interessati, tradotti in italiano, legalizzati e infine validati - anche tramite timbro di conformità all'originale - dal consolato italiano presente nel paese estero.
Il Ministero degli Affari Esteri, al fine di accelerare e facilitare la procedura, ha introdotto con la nuova Circolare una deroga parziale all'applicazione delle validazioni a favore dei cittadini italiani e comunitari intenzionati a far venire in Italia i propri familiari con cittadinanza extracomunitaria.
La validazione rimane quindi obbligatoria solo ai fini del ricongiungimento familiare e qualora la coesione familiare si effettui in Italia l'interessato non dovrà più presentare allo Sportello Unico per l'Immigrazione la documentazione validata in patria.
Il Ministero ha infine chiarito il caso dei ricongiungimenti familiari di figli minori, precisando che la minore età deve essere posseduta all'atto della presentazione della richiesta di validazione del suo atto di nascita all'Ufficio visti o al momento della richiesta di un appuntamento per la presentazione dell'istanza stessa.