Le disposizioni in materia di sicurezza sociale, già da tempo in vigore per tutti i cittadini europei sono state estese anche ai cittadini neocomunitari, in seguito all’ingresso della Romania e Bulgarianell’unione Europea avvenuta il 1° gennaio 2007 mediante la Circolare INPS 35/2007.
A decorrere dal 1° gennaio 2007 sono applicabili anche nei confronti della Repubblica di Bulgaria e della Romania le disposizioni emanate dall'Istituto di Previdenza Sociale concernenti il regolamento CEE n. 1408/71 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ed il regolamento CEE n. 574/72 e applicabili nei confronti dei 25 Stati facenti parte dell’Unione europea alla data del 31 dicembre 2006, (messaggio n. 13887 del 6 maggio 2004 e circolare n. 39 dell’ 8 marzo 2006 dell'INPS).
Per quanto concerne le prestazioni per disoccupazione da erogare sulla base dell’articolo 69 del regolamento CEE n. 1408/71, occorre tenere presente che le Sedi dell’Istituto possono corrispondere, a partire dal 1° gennaio scorso, l’indennità di disoccupazione ai lavoratori romeni e bulgari che entrano in Italia solamente se appartenenti alle categorie per le quali è previsto l’immediato libero accesso al mercato del lavoro (lavoratori autonomi, stagionali, addetti ai settori agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato).
La circolare INPS trasmette in allegato una sintesi - elaborata sulla base della pubblicazione dell’AISS (International Social Security Association) edita nel settembre 2006 - delle prestazioni pensionistiche previste dai regimi assicurativi bulgaro e rumeno, integrata dalle informazioni trasmesse dalle Istituzioni estere.