Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 354/75 - Legge 279/02
Trasforma il tuo 5x1000 in uno strumento di tutela dei diritti umani
Leggi il nostro rapporto
Scarica la nostra guida
Leggi il nostro rapporto

Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 354/75 - Legge 279/02

Indici  delle leggi
Indici delle leggi

Legge 23 dicembre 2002, n. 279

"Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 Dicembre 2002

____________________

Art. 1.

 

 (Modifiche all’articolo 4-bisdella legge 26 luglio 1975, n. 354)

 

    1. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’articolo 114 ovvero dall’articolo 116, secondo comma, del codice penale. I benefìci di cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

        b) al comma 2-bis, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo».

 

Art. 2.

 

 (Modifiche all’articolo 41-bisdella legge 26 luglio 1975, n. 354)

 

 (Modifiche all’articolo 41-bisdella legge 26 luglio 1975, n. 354)

 

    1. All’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

    «2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l’associazione di cui al periodo precedente.

    2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l’ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell’ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purchè non risulti che la capacità del detenuto o dell’internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.

    2-ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l’adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d’ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l’istanza presentata dal detenuto, dall’internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell’internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.

    2-quater. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 può comportare:

        a) l’adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

        b) la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 11. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell’articolo 11; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;

        c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno;

        d) l’esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

        e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;

        f) la limitazione della permanenza all’aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad una durata non superiore a quattro ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10.

    2-quinquies. Il detenuto o l’internato nei confronti del quale è stata disposta o confermata l’applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto al quale il detenuto o l’internato è assegnato. Il reclamo non sospende l’esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto o dell’internato non modifica la competenza territoriale a decidere.

    2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2. Il procuratore generale presso la corte d’appello il detenuto, l’internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento e va trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con le medesime modalità il Ministro deve procedere, ove il reclamo sia stato accolto parzialmente, per la parte accolta».

 

Art. 3.

 

 (Abrogazioni)

 

    1. Sono abrogati l’articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, e successive modificazioni, l’articolo 1 della legge 16 febbraio 1995, n. 36, nonché l’articolo 29 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

    2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

 

Art. 4.

 

 (Disposizioni transitorie)

 

 (Disposizioni transitorie)

 

    1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 non si applicano nei confronti delle persone detenute per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale ovvero per delitti posti in essere per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico commessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. I provvedimenti, emessi dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla scadenza in essi prevista anche se successiva alla predetta data.

Art. 5.

 

(Relazione al Parlamento)

 

(Relazione al Parlamento)

 

 

(Relazione al Parlamento)

 

    1. Ogni tre anni il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

 

 

 

Art.6.
 
(Entrata in vigore)

 

 

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 Ritorno all'indice

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Carceri. Antigone: "bene richiesta seduta straordinaria…

Carceri. Antigone: "bene richiesta seduta straordinaria alla Camera. Il carcere torni al centro del dibattito pubblico e politico"

"È assolutamente necessario che si discuta ai più alti livelli e in Parlamento di quanto sta accadendo nelle carceri e si prendano decisioni che portino il sistema nella legalità. Siamo...

Il calendario dei colloqui di selezione per il Servizio Civi…

Il calendario dei colloqui di selezione per il Servizio Civile Universale

È online il calendario dei colloqui di selezione per il progetto bando SCU 2024 “La tutela dei diritti delle persone private della libertà 2025”.  I colloqui di selezione si terranno i...

Arriva a Bari il progetto “Nessuno escluso”

Arriva a Bari il progetto “Nessuno escluso”

Arriva a Bari il progetto “Nessuno escluso”,  programma nazionale per sensibilizzare la comunità penitenziaria  sulla cultura giuridica e costituzionale, a cura di Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,  Giuffrè...

Emergenza morti e suicidi nelle carceri in regione: la visit…

Emergenza morti e suicidi nelle carceri in regione: la visita di Antigone Emilia-Romagna nel carcere di Modena e il degrado delle condizioni di detenzione

10-01-2025 - Non poteva iniziare peggio il 2025, con 5 decessi nelle carceri della regione.      I fatti sono ormai noti: il 7 gennaio 2025 si è verificato nell’istituto di...

Il 13 e 14 febbraio, a Roma, un convegno per i 50 anni dell…

Il 13 e 14 febbraio, a Roma, un convegno per i 50 anni dell'ordinamento penitenziario 

Due giorni di riflessioni culturali, giuridiche, politiche e sociali sul carcere. A 50 anni dall'approvazione della legge penitenziaria in vigore, questo evento rappresenta un'occasione per fare il punto su un...

Perché l'ipotesi di trasformare i centri per migranti in car…

Perché l'ipotesi di trasformare i centri per migranti in carceri sarebbe problematica?

Davanti alla difficoltà di implementazione del Protocollo Italia-Albania (con il quale si prevede che i migranti soccorsi dalle autorità italiane in mare vengano trasferiti in Albania per l'identificazione e la valutazione...

Carceri. Antigone in riferimento alle parole della President…

Carceri. Antigone in riferimento alle parole della Presidente Meloni: "l'edilizia penitenziaria non può essere la soluzione. La Presidente visiti un carcere con noi"

"Se anche nei prossimi 3 anni il governo riuscisse a dotare la capienza delle carceri di 7.000 nuovi posti, come dichiarato dalla Presidente Meloni, avremo comunque, ad oggi, almeno altre...

Aperto il bando per il Servizio Civile Universale

Aperto il bando per il Servizio Civile Universale

È ufficialmente aperto il bando Servizio Civile Universale per la selezione di operatori volontari! Scopri il nostro progetto “La tutela dei diritti delle persone private della libertà 2025”, che vede la...

Antigone: "governo e parlamento ascoltino appello del P…

Antigone: "governo e parlamento ascoltino appello del Papa, lavorino per ridare speranza alle persone in carcere"

Il 23 dicembre è morta l'ultima persona in carcere, la 244esima di questo drammatico 2024 (di cui 88 morte suicide). La morte è avvenuta nel carcere di Sollicciano, uno di...

Carceri. Antigone: "Un report sul 2024. Ci auguriamo ch…

Carceri. Antigone: "Un report sul 2024. Ci auguriamo che Papa Francesco porti luce sulla condizione delle carceri in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo".

"Il 2024 delle carceri ci sta lasciando drammatici record, quello dei suicidi, quello delle morti in carcere, e una crescita della popolazione detenuta così sostenuta da provocare, già oggi, una...

DDL Sicurezza. Antigone: "dinanzi all'intervento del Co…

DDL Sicurezza. Antigone: "dinanzi all'intervento del Consiglio D'Europa si fermi l'approvazione del disegno di legge"

"Dopo l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), che già nei mesi scorsi aveva espresso grandi critiche per i contenuti del DDL Sicurezza, stavolta è il Commissario...

La tortura che non dà respiro

La tortura che non dà respiro

Violenze fisiche, forme di scherno e umiliazione nei confronti di persone con disturbi psichici, secchiate di acqua e urina lanciate nelle celle anche in piena notte, frasi offensive condite da...

Torture nel carcere di Trapani. Antigone: "auspichiamo …

Torture nel carcere di Trapani. Antigone: "auspichiamo piena chiarezza. Il reato di tortura ha rotto il muro di omertà"

"Quanto emerso in queste ore relativamente a quello che è accaduto nel carcere di Trapani, dove 46 persone sono indagate per vari reati, tra cui quello di tortura, segnala ancora...

Carceri, la disobbedienza di chi non respira più

Carceri, la disobbedienza di chi non respira più

di Patrizio Gonnella su il manifesto del 16 novembre 2024 “Far sapere ai cittadini chi sta dietro questo vetro oscurato, come noi non lasciamo respirare chi sta dietro questo vetro oscurato”...

Un e-book sul ddl sicurezza

Un e-book sul ddl sicurezza

Il disegno di legge sicurezza rappresenta il più grande attacco alla libertà di protesta della storia repubblicana. Così lo abbiamo definito, guardando alle norme che introduce e ai comportamenti che...

Carceri. Antigone: "i detenuti sono oltre 62.000. Era d…

Carceri. Antigone: "i detenuti sono oltre 62.000. Era dai tempi della condanna europea che non erano così alti"

"Il numero delle persone detenute nelle carceri italiane ha superato le 62.000 unità. Era dal 2013, cioè dall'anno della Sentenza Torreggiani con cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo aveva...

Carceri. Antigone: "Il Ministro Nordio parla di lavoro …

Carceri. Antigone: "Il Ministro Nordio parla di lavoro come parte fondamentale del reinserimento, ma poi taglia i fondi"

COMUNICATO STAMPA "Dal suo insediamento il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha più volte parlato dell'importanza del lavoro in carcere per il reinserimento sociale delle persone detenute e per abbattere il...

Carceri. Antigone: "Dal decreto Caivano il sistema dell…

Carceri. Antigone: "Dal decreto Caivano il sistema della giustizia minorile è in crisi"

"Un anno fa il governo approvò il decreto Caivano e, a 365 giorni di distanza, si possono vedere tutti i risultati negativi di un provvedimento che - e lo avevamo...

Visualizza tutte le news presenti in archivio

Iscriviti alla newsletter
Acconsento al trattamento dei miei dati personali

Rapporto Antigone

Rapporto Annuale

Dona il 5x1000
AntigoneCinquePerMille

Sostieni Antigone
con una donazione