Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Antigone valuterà se impugnare dinanzi alla Consulta i divieti del sindaco di Padova Bitonci

Antigone valuterà se impugnare dinanzi alla Consulta i divieti del sindaco di Padova Bitonci

logo antigoneI divieti del sindaco di Padova Bitonci sono premoderni e incostituzionali.
Antigone: se il consiglio comunale li approvasse valuteremo l'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale

Qualcuno deve aver fatto uno scherzo al sindaco di Padova Massimo Bitonci, pubblicizzando una serie di assurdi divieti da prevedere all'interno del nuovo regolamento della polizia urbana. Almeno ci auguriamo che sia uno scherzo. Se così non fosse saremmo tornati all'epoca premoderna. Si tratta della tipica azione di governo contro i poveri, frutto di un'idea della politica e della giustizia illiberale e classista. Sembrava essersi chiuso il periodo delle ordinanze creative dei sindaci-sceriffi sulla sicurezza, con la sentenza 115/2011 della Corte Costituzionale nella quale si chiariva, tra le altre cose, come: “L’assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nel potere conferito ai sindaci dalla norma censurata, così come incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione, a fortiori lede il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, giacché gli stessi comportamenti potrebbero essere ritenuti variamente leciti o illeciti, a seconda delle numerose frazioni del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei sindaci”.

Secondo la Corte “non si tratta, in tali casi, di adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali, ma di vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà, che possono consistere in fattispecie nuove ed inedite, liberamente configurabili dai sindaci, senza base legislativa, come la prassi sinora realizzatasi ha ampiamente dimostrato”.
“Tale disparità di trattamento – proseguiva la Consulta nella sua sentenza –, se manca un punto di riferimento normativo per valutarne la ragionevolezza, integra la violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., in quanto consente all’autorità amministrativa – nella specie rappresentata dai sindaci – restrizioni diverse e variegate, frutto di valutazioni molteplici, non riconducibili ad una matrice legislativa unitaria”.

Proprio per questo motivo, se il regolamento dovesse essere approvato dal consiglio comunale di Padova, valuteremo la possibilità di sollevare nuovamente la questione dinanzi alla Corte Costituzionale.

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