E' un panorama non confortante quello che riguarda le carceri italiane alla fine del 2019, dove il numero dei detenuti è in costante crescita. Al 30 novembre 2019 erano infatti 61.174, circa 1.500 in più della fine del 2018 e 3.500 in più del 2017. Un aumento su cui non pesano gli stranieri che, sia in termini assoluti che percentuali, sono diminuiti rispetto allo scorso anno. Se al 31 dicembre 2018 erano infatti 20.255, pari al 33,9% del totale dei detenuti, al 30 novembre 2019 erano 20.091, pari al 32,8% del totale dei ristretti.
Il tasso di affollamento ufficiale è del 121,2%, tuttavia circa 4.000 dei 50.000 posti ufficiali non sono al momento disponibili è ciò porta il tasso al 131,4%. Un esempio è quello che riguarda il carcere milanese di San Vittore, dove 246 posti non sono disponibili e dove il tasso di affollamento effettivo è del 212,5%, cioè ci sono più di due detenuti dove dovrebbe essercene uno solo. Anche senza posti non disponibili, tuttavia, ci sono istituti dove le cose non vanno meglio, ad esempio Como e Taranto, dove il tasso di affollamento è del 202%. In generale, al momento, la regione più affollata è la Puglia, con un tasso del 159,2% (il 165,8% se consideriamo i posti conteggiati ma non disponibili), seguita dal Molise (150% quello teorico, 161,4% quello reale) e dal Friuli Venezia Giulia (144,1% teorico e 154,7% reale).
"La legge approvata dalla maggioranza che guida la Provincia di Trento è incostituzionale e mina alla base il principio affermato dall'articolo 27 della Costituzione sulla funzione rieducativa della pena che, in tal modo, diviene irrealizzabile". A dirlo è Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, che così commenta la norma, a prima firma del governatore leghista Maurizio Fugatti, approvata definitivamente dal consiglio provinciale di Trento alcuni giorni fa. Il disegno di legge provinciale 36/2019 prevede l'esclusione dal bando per l'assegnazione di una casa popolare di una persona, o di un nucleo famigliare al cui interno ci sia una persona che, nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, abbia subito condanne definitive per i delitti non colposi con pena edittale di almeno 5 anni, oltre che per reati come il furto aggravato, la rapina, tutti i reati che riguardano sostanze stupefacenti.
"Oltre ad essere incostituzionale - prosegue il presidente di Antigone - questa norma cancella anche il principio della responsabilità penale individuale, andando a colpire un intero nucleo famigliare che versi in condizioni di bisogno solo perché un suo componente ha una condanna passata in giudicato e scontata. Per queste ragioni - conclude Patrizio Gonnella - chiederemo al Governo di sollevare la questione di costituzionalità su questa norma".
Il Ministro Lamorgese invoca pene più severe per i pusher. Pur comprendendo le preoccupazioni espresse dal Ministro, Antigone chiede di evitare l’ennesimo intervento di solo inasprimento delle pene per riaprire un dibattito sulle droghe più equilibrato ed efficace.
“La legalizzazione delle droghe leggere restituirebbe più sicurezza ai cittadini eliminando alla radice lo spaccio di strada contro cui il Ministro cerca un rimedio efficace. Legalizzare significa sferrare un duro colpo al narcotraffico e sfoltire le aule dei tribunali” dichiara Patrizio Gonnella, Presidente di Antigone.
Cosa accadrebbe alle mafie se ci fosse la legalizzazione? Quanto guadagnerebbe lo Stato dalla legalizzazione della cannabis? Quanto risparmierebbe non incarcerando in massa i consumatori? Quanti vedrebbero migliorate le proprie condizioni di salute grazie al consumo di sostanza controllate o al non ingresso nel circuito penale e penitenziario? Quanti processi in meno ci sarebbero e quanti poliziotti in più potremmo utilizzare per reprimere il crimine organizzato?
In molti paesi europei - e non solo - da anni esiste un Garante per i diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale. Una figura che può entrare senza preavviso in carcere e negli altri luoghi di privazione della libertà, per verificare che la legalità vi sia rispettata e per prevenire eventuali violazioni.
In Italia, nonostante diversi impegni internazionali assunti, si è arrivati all'istituzione di questa figura solamente nel 2013, sull'onda delle riforme successive alla c.d. sentenza Torreggiani, con cui la Corte Europea dei diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per i trattamenti inumani e degradanti che avevano luogo nelle sue carceri. Dal 2016 è dunque entrata in attività questa figura di garanzia. Il Garante è un organismo statale indipendente - nominato dal Presidente della Repubblica, cosa che ne garantisce l'indipendenza rispetto ai partiti al Governo - che monitora tutti i luoghi di privazione della libertà (carceri, stazioni di polizia, centri di detenzione per migranti, REMS, voli su cui si effettuano i rimpatri forzati, i reparti dove si effettuano i trattamenti sanitari obbligatori, ecc.).
Nei giorni scorsi Mauro Palma, Garante nazionale delle persone private della libertà personale, ha chiesto chiarimenti al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in merito ad una esercitazione che aveva visto protagonisti alcuni agenti della Polizia Penitenziaria (esercitazione ripresa in questo video) e che in alcun modo verteva sulle delicate funzioni assegnate ai componenti di questo corpo. Proprio questa richiesta ha portato alcuni sindacati autonomi della penitenziaria ad attaccare il Garante. Questa la nostra presa di posizione in merito a questi ultimi:
"L'attacco di alcune organizzazioni sindacali autonome di polizia penitenziaria al Garante nazionale delle persone private della libertà va oltre l'ordinaria polemica. Addirittura si arriva a chiedere la chiusura dell'ufficio. Ricordiamo che organismi di controllo dei luoghi di detenzione sono previsti dall'ordinamento internazionale e sono presenti in tutti i paesi democratici e non solo; temere il lavoro di prevenzione di un organismo indipendente significa barricarsi dentro le proprie funzioni e non fa presagire nulla di buono. Notiamo purtroppo con dispiacere che non si è radicata dentro alcune sigle sindacali una cultura dei diritti umani. Ricordiamo anche che la tortura è un crimine contro l'umanità. Siamo certi che la gran parte dei poliziotti che lavorano nel solco della legalità sono invece grati a chi, come il Garante nazionale, fa uscire il loro lavoro da quel con d'ombra dove altri vorrebbero riporlo".
di Patrizio Gonnella su il manifesto del 15 novembre 2019
Dieci anni fa Stefano Cucchi è stato torturato fino alla morte. I giudici lo hanno scritto nella loro sentenza. Non si può mai essere felici quando qualcuno è condannato a dodici anni di carcere, neanche in questo caso.
Si può però essere rinfrancati, finalmente rasserenati e protetti da una decisione che avvicina le istituzioni ai cittadini. Nessuno deve ritenersi infatti al di sopra della legge. Non c’è divisa che tenga. La divisa non è uno scudo penale, non è un fattore di immunità. La divisa è fonte di accresciuta responsabilità. Chiunque svolga una delicata funzione di ordine pubblico, di sicurezza e di custodia deve sentire il peso morale di essere il primo garante della legalità e dei diritti umani.
"E' una sentenza importante quella di oggi, che non ci fa gioire, così come non ci fa gioire nessuna condanna, ma che dopo dieci anni di battaglie restituisce giustizia, verità e dignità a Stefano Cucchi". A dirlo è Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, nel commentare la decisione del Tribunale di Roma che ha condannato i a 12 anni di reclusione i due Carabinieri imputati per la morte del ragazzo, avvenuta il 22 ottobre 2009 all'interno del reparto carcerario dell'ospedale Pertini.
"All'indomani della morte di Stefano - dichiara Gonnella - avevamo contattato la sua famiglia e, insieme a Luigi Manconi, avevamo pubblicamente chiesto chiarimenti su cosa fosse accaduto a quel ragazzo che, finito nelle mani dello Stato in buone condizioni di salute, aveva subito mostrato segni di quelle che potevano essere violenze, che ora sappiamo essere state opera di alcuni appartenenti all'Arma dei Carabinieri e che ne hanno poi provocato la morte".
"Quel comunicato - prosegue ancora il presidente di Antigone - secondo il Pubblico Ministero fece partire il depistaggio che, se non fosse stato per il coraggio e la tenacia della famiglia e degli avvocati di Stefano, avrebbe anche potuto portare a spegnere ogni possibile verità sulla sorte del giovane su cui, nel corso degli anni, troppi hanno espresso pareri sprezzanti. Dunque questa - sottolinea ancora Gonnella - è una sentenza che restituisce piena dignità a Stefano Cucchi e alla sua famiglia, quella dignità che qualcuno ha tentanto di togliergli".
Riordino delle carriere . Un modello securitario nei decreti legislativi in via di definitiva approvazione
di Patrizio Gonnella da il manifesto del 31 ottobre 2019
Togliere poteri al direttore di carcere e trasferirli al comandante di Polizia penitenziaria: è questo il contenuto di un decreto legislativo del governo vicino all’approvazione definitiva. Sembra un testo salviniano ma è invece una proposta di questa maggioranza che potrebbe minare alla radice quel delicato equilibrio tra istanze di risocializzazione e bisogno di sicurezza che vede nel direttore il suo garante.
Era il 1990 quando fu smilitarizzato il corpo degli agenti di custodia e istituito quello di Polizia penitenziaria. Fu una decisione politica di grande rilievo che seguì, a soli nove anni distanza, la trasformazione della Polizia in corpo civile e non più militare dello Stato. Erano tempi, quelli, nei quali chi legiferava aveva un’idea chiara di società e di giustizia. Si era a pochi anni, tra l’altro, dall’approvazione della legge Gozzini che aveva fortemente spinto verso una maggior impatto delle misure alternative alla detenzione rispetto alla pena carceraria. Il modello organizzativo penitenziario scelto a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 cercava di evitare scorciatoie securitarie e puntava su una gestione finalizzata al reinserimento sociale dei detenuti. Per questo si previde che a capo di ogni istituto penitenziario ci dovesse essere un direttore sovraordinato gerarchicamente al comandante di Polizia penitenziaria. Il direttore era ed è garanzia del rispetto degli obiettivi costituzionali della pena.
Uno Stato forte, autorevole, autenticamente democratico non può tollerare una pena eliminativa. L’ergastolo ostativo, ossia l’ergastolo senza alcuna prospettiva di rilascio, è infatti una pena di tipo eliminativo. Cancella una persona dalla società vera, libera, per sempre.
Non è in questo senso troppo diversa dalla pena di morte. La decisione della Corte Costituzionale dunque, oltre a essere profondamente giusta, è anche inevitabile. Una pena fino in fondo eliminativa non potrà mai assolvere a quella funzione rieducativa che l’articolo 27 della Costituzione gli attribuisce. L’articolo 27 non dice che la pena deve rieducare solo alcune persone. Afferma che deve tendere alla rieducazione di tutti e che per tutti deve essere conforme a umanità. La Corte Costituzionale, così come aveva già fatto la Corte europea dei Diritti umani nel caso Viola, ha recuperato quel principio di universalità che l’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario aveva invece ampiamente derogato.
La pena non deve essere pura afflizione. Non è costituzionalmente ammissibile. L’ergastolo ostativo, nel momento in cui condiziona un’ipotesi seppur residua di ritorno in libertà alla sola collaborazione con la giustizia e non anche al percorso di risocializzazione, va a confliggere con principi inderogabili dello Stato di diritto e dei sistemi penali liberali contemporanei. Si tratta di conquiste oramai presenti in quasi tutto lo spazio europeo e ribadite dalle Corti supreme in non poche occasioni. Tutti i giudici e gli investigatori che sono impegnati nella sacrosanta lotta alle mafie non devono temere decisioni di giudici costituzionali che si limitano a disegnare i confini del potere di punire. È ciò una garanzia anche per loro, oltre che per la tenuta dell’intero sistema.
Anche la Corte Costituzionale si pronuncia contro l'ergastolo ostativo. Il giudizio arriva a due settimane di distanza dalla sentenza della Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che aveva definito inumana e degradante una pena che non prevedesse una possibilità di rilascio. Oggi i giudici della Consulta hanno ribadito questo principio, sostenendo l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1 dell’Ordinamento penitenziario, laddove preveda la concessione di permessi premio solo in caso di collaborazione con la giustizia, escludendo di fatto altri elementi quali la reale partecipazione ancora in essere con l’associazione criminale e il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, ciò quando il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo.